"Attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre
2005 - Supplemento Ordinario n. 158
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre
2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, e 5 e l'allegato
«A»;
Vista la direttiva
2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002,
sul rendimento energetico nell'edilizia;
Vista la legge 9 gennaio
1991, n. 10, ed in particolare il titolo II, recante norme per il
contenimento dei consumi di energia negli edifici;
Visto il decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42;
Vista la legge 1° giugno
2002, n. 120;
Vista la legge 23 agosto
2004, n. 239;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, di attuazione della
legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660;
Vista la delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 1233 del
19 dicembre 2002, recante revisione delle linee guida per le politiche e
misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 68 del 22 marzo 2003;
Considerato che l'articolo
1, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 239, stabilisce che gli
obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonche' i
criteri generali per la sua attuazione, sono elaborati e definiti dallo
Stato che si avvale anche dei meccanismi esistenti di raccordo e di
cooperazione con le autonomie regionali;
Considerato che le norme
concernenti l'efficienza energetica degli edifici integrano esigenze di
diversificazione delle fonti, flessibilità e sicurezza degli
approvvigionamenti, sviluppo e qualificazione dei servizi energetici,
concorrenza tra imprese, incolumità delle persone e delle cose,
sicurezza pubblica e tutela dell'ambiente;
Considerato che la legge 9
gennaio 1991, n. 10, ed il decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, attuano, per una parte, la direttiva 2002/91/CE;
Ritenuto di dover procedere,
ai fini dell'attuazione della direttiva 2002/91/CE a introdurre
modifiche, integrazioni e aggiornamenti alla disciplina vigente in
materia, al fine di evitare disarmonie con le nuove normative, fatte
salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27
maggio 2005;
Acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 giugno 2005;
Acquisito il parere delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro
per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del
territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari
regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Finalità
1. Il presente decreto
stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le
prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo,
la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la
diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi
nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti
dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più
avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.
2. Il presente decreto
disciplina in particolare:
a) la metodologia
per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
b) l'applicazione
di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
c) i criteri
generali per la certificazione energetica degli edifici;
d) le ispezioni
periodiche degli impianti di climatizzazione;
e) i criteri per
garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati
della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;
f) la raccolta
delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi
necessari all'orientamento della politica energetica del settore;
g) la promozione
dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la
sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento
degli operatori del settore.
3. Ai fini di cui al comma
1, lo Stato, le regioni e le province autonome, avvalendosi di
meccanismi di raccordo e cooperazione, predispongono programmi,
interventi e strumenti volti, nel rispetto dei principi di
semplificazione e di coerenza normativa, alla:
a) attuazione
omogenea e coordinata delle presenti norme;
b) sorveglianza
dell'attuazione delle norme, anche attraverso la raccolta e
l'elaborazione di informazioni e di dati;
c) realizzazione di
studi che consentano adeguamenti legislativi nel rispetto delle esigenze
dei cittadini e dello sviluppo del mercato;
d) promozione
dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, anche
attraverso la sensibilizzazione e l'informazione degli utenti finali.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente
decreto si definisce:
a) «edificio» e' un
sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno
spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono
detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si
trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita
un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi:
l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi
a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o
ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a se' stanti;
b) «edificio di
nuova costruzione» e' un edificio per il quale la richiesta di permesso
di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia
stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
c) «prestazione
energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio» e'
la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede
possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso
standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva,
la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la
ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o
più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle
caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della
posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole
e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di
trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il
clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;
d) «attestato di
certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio» e'
il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente
decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni
parametri energetici caratteristici dell'edificio;
e) «cogenerazione»
e' la produzione e l'utilizzo simultanei di energia meccanica o
elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari, nel
rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica;
f) «sistema di
condizionamento d'aria» e' il complesso di tutti i componenti necessari
per un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la
temperatura e' controllata o può essere abbassata, eventualmente in
combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della
purezza dell'aria;
g) «generatore di
calore o caldaia» e' il complesso bruciatore-caldaia che permette di
trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;
h) «potenza termica
utile di un generatore di calore» e' la quantità di calore trasferita
nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata
e' il kW;
i) «pompa di
calore» e' un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente
esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce
all'ambiente a temperatura controllata;
l) «valori nominali
delle potenze e dei rendimenti» sono i valori di potenza massima e di
rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per
il regime di funzionamento continuo.
2. Ai fini del presente
decreto si applicano, inoltre, le definizioni dell'allegato A.
Art. 3.
Ambito di intervento
1. Salve le esclusioni di
cui al comma 3, il presente decreto si applica agli edifici di nuova
costruzione e agli edifici oggetto di ristrutturazione con le modalità e
le eccezioni previste ai commi 2 e 3.
2. Nel caso di
ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti
minimi prestazionali di cui all'articolo 4, e' prevista un'applicazione
graduale in relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti
diversi gradi di applicazione:
a) una applicazione
integrale a tutto l'edificio nel caso di:
1) ristrutturazione
integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici
esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
2) demolizione e
ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di
superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
b) una applicazione
limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso
ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento
dell'intero edificio esistente;
c) una applicazione
limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e
prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:
1) ristrutturazioni totali o
parziali e manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio
all'infuori di quanto già previsto alla lettera a), numero 1;
2) nuova installazione di
impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi
impianti;
3) sostituzione di
generatori di calore.
3. Sono escluse
dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:
a) gli immobili
ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e
dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni
culturali e del paesaggio;
b) i fabbricati
industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti
sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando
reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) i fabbricati
isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.
Art. 4.
Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e
requisiti della prestazione energetica
1. Entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più
decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:
a) i criteri
generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al
contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi
di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato
«B» e della destinazione d'uso degli edifici. Questi decreti
disciplinano la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la
manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione
invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda
per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per
l'illuminazione artificiale degli edifici;
b) i criteri
generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e
convenzionata, nonche' per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo
alla ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le
metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di
quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli
edifici;
c) i requisiti
professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui
affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli
impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque
anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica.
2. I decreti di cui al comma
1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, acquisita 1'intesa
con la Conferenza unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle
ricerche, di seguito denominato CNR, l'Ente per le nuove tecnologie
l'energia e l'ambiente, di seguito denominato ENEA, il Consiglio
nazionale consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.
Art. 5.
Meccanismi di cooperazione
1. Il Ministro delle
attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della
tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita
l'intesa con la Conferenza unificata, promuove, senza nuovi o ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato, iniziative di raccordo,
concertazione e cooperazione per l'attuazione dei decreti di cui
all'articolo 4, comma 1, anche con il supporto dell'ENEA e del CNR,
finalizzati a:
a) favorire
l'integrazione della questione energetico ambientale nelle diverse
politiche di settore;
b) sviluppare e
qualificare i servizi energetici di pubblica utilità;
c) favorire la
realizzazione di un sistema di ispezione degli impianti all'interno
degli edifici, minimizzando l'impatto e i costi di queste attività sugli
utenti finali;
d) sviluppare un
sistema per un'applicazione integrata ed omogenea su tutto il territorio
nazionale della normativa;
e) predispone
progetti mirati, atti a favorire la qualificazione professionale e
l'occupazione.
Art. 6.
Certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione
1. Entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, gli edifici di nuova
costruzione e quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a),
sono dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del
costruttore, di un attestato di certificazione energetica, redatto
secondo i criteri e le metodologie di cui all'articolo 4, comma 1.
2. La certificazione per gli
appartamenti di un condominio può fondarsi, oltre sulla valutazione
dell'appartamento interessato:
a) su una
certificazione comune dell'intero edificio, per i condomini dotati di un
impianto termico comune;
b) sulla
valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso
condominio e della stessa tipologia.
3. Nel caso di compravendita
dell'intero immobile o della singola unità immobiliare, l'attestato di
certificazione energetica e' allegato all'atto di compravendita, in
originale o copia autenticata.
4. Nel caso di locazione,
l'attestato di certificazione energetica e' messo a disposizione del
conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario
conforme all'originale in suo possesso.
5. L'attestato relativo alla
certificazione energetica, rilasciato ai sensi del comma 1, ha una
validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed
e' aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la
prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto.
6. L'attestato di
certificazione energetica comprende i dati relativi all'efficienza
energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e
valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e
confrontare la prestazione energetica dell'edificio. L'attestato e'
corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed
economicamente convenienti per il miglioramento della predetta
prestazione.
7. Negli edifici di
proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile
totale supera i 1000 metri quadrati, l'attestato di certificazione
energetica e' affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo
facilmente visibile per il pubblico.
8. Gli edifici di proprietà
pubblica che sono oggetto dei programmi di cui all'articolo 13, comma 2,
dei decreti adottati dal Ministero delle attività produttive il 20
luglio 2004, sono tenuti al rispetto dei commi 5 e 6 e all'affissione
dell'attestato di certificazione energetica in luogo facilmente visibile
al pubblico.
9. Entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle
attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della
tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa
con la Conferenza unificata, avvalendosi delle metodologie di calcolo
definite con i decreti di cui all'articolo 4, comma 1, e tenuto conto di
quanto previsto nei commi precedenti, predispone Linee guida nazionali
per la certificazione energetica degli edifici, sentito il CNCU,
prevedendo anche metodi semplificati che minimizzino gli oneri.
Art. 7.
Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale e estiva
1. Il proprietario, il
conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se
ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e
provvede affinche' siano eseguite le operazioni di controllo e di
manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.
2. L'operatore incaricato
del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione
invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto
della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime
operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di
controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del
presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle
tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui
al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.
Art. 8.
Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni
1. La documentazione
progettuale di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991,
n. 10, e' compilata secondo le modalità stabilite con decreto del
Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sentita la Conferenza unificata.
2. La conformità delle opere
realizzate, rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui al
comma 1, deve essere asseverata dal direttore dei lavori, e presentata
al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine
lavori. Il Comune dichiara irricevibile la dichiarazione di fine lavori
se la stessa non e' accompagnata dalla predetta asseverazione del
direttore lavori.
3. Una copia della
documentazione di cui al comma 1, e' conservata dal Comune, anche ai
fini degli accertamenti previsti al comma 4.
4. Il Comune, anche
avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e
indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto
delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in
corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori
dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla
documentazione progettuale di cui al comma 1.
5. I Comuni effettuano le
operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente,
dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il costo degli
accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma e' posto a carico dei
richiedenti.
Art. 9.
Funzioni delle regioni e degli enti locali
1. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente
decreto.
2. Le autorità
competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra
gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di
cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e
le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al
contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli
impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi
avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e
l'integrazione di questa attività nel sistema delle ispezioni degli
impianti all'interno degli edifici previsto all'articolo 1, comma 44,
della legge 23 agosto 2004, n. 239, così da garantire il minor onere e
il minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attività, le cui
metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti di cui
all'articolo 4, comma 1, sono svolte secondo principi di imparzialità,
trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale e sono finalizzate a:
a)
ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;
b) correggere le
situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto;
c) rispettare
quanto prescritto all'articolo 7;
d) monitorare
l'efficacia delle politiche pubbliche.
3. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di facilitare e
omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti o organismi preposti
agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti,
nonche' per adempiere in modo più efficace agli obblighi previsti al
comma 2, possono promuovere la realizzazione di programmi informatici
per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso
le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti
interessati. In questo caso, stabilendo contestualmente l'obbligo per i
soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, di comunicare ai Comuni le
principali caratteristiche del proprio impianto e le successive
modifiche significative e per i soggetti di cui all'articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999, n. 551, di
comunicare le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità
degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi.
4. Per gli impianti che sono
dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, le
autorità competenti effettuano, con le stesse modalità previste al comma
2, ispezioni dell'impianto termico nel suo complesso comprendendo una
valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e una
consulenza su interventi migliorativi che possono essere correlati.
5. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano riferiscono periodicamente alla
Conferenza unificata e ai Ministeri delle attività produttive,
dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei
trasporti, sullo stato di attuazione del presente decreto.
Art. 10.
Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa
energetica nazionale e regionale
1. Il Ministero delle
attività produttive, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
per quanto di rispettiva competenza ed anche avvalendosi di accordi con
enti tecnico scientifici e agenzie, pubblici e privati, provvedono a
rilevare il grado di attuazione del presente decreto, valutando i
risultati conseguiti e proponendo eventuali interventi di adeguamento
normativo.
2. In particolare, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle
seguenti attività:
a) raccolta e
aggiornamento dei dati e delle informazioni relativi agli usi finali
dell'energia in edilizia e la loro elaborazione su scala regionale per
una conoscenza del patrimonio immobiliare esistente nei suoi livelli
prestazionali di riferimento;
b) monitoraggio
dell'attuazione della legislazione regionale e nazionale vigente, del
raggiungimento degli obiettivi e delle problematiche inerenti;
c) valutazione
dell'impatto sugli utenti finali dell'attuazione della legislazione di
settore in termini di adempimenti burocratici, oneri posti a loro carico
e servizi resi;
d) valutazione
dell'impatto del presente decreto e della legislazione di settore sul
mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione, di
materiali e componenti per l'edilizia e su quelle di produzione e di
installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione;
e) studio per lo
sviluppo e l'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare che
superi gli ostacoli normativi e di altra natura che impediscono il
conseguimento degli obiettivi del presente decreto;
f) studio di
scenari evolutivi in relazione alla domanda e all'offerta di energia del
settore civile;
g) analisi e
valutazione degli aspetti energetici e ambientali dell'intero processo
edilizio, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e ai processi
di produzione, trasporto, smaltimento e demolizione;
h) proposta di
provvedimenti e misure necessarie a uno sviluppo organico della
normativa energetica nazionale per l'uso efficiente dell'energia nel
settore civile.
3. I risultati delle
attività di cui al comma 2 sono trasmessi al Ministero delle attività
produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
che provvedono a riunirli, elaborarli ed integrarli con i risultati di
analoghe attività autonome a livello nazionale, al fine di pervenire ad
un quadro conoscitivo unitario da trasmettere annualmente al Parlamento
ad integrazione della relazione prevista ai sensi dell'articolo 20 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, nonche' alla Conferenza unificata. Il
Ministero delle attività produttive ed il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio provvedono altresì al monitoraggio della
legislazione negli Stati membri dell'Unione europea, per lo sviluppo di
azioni in un contesto di metodologie ed esperienze il più possibile
coordinato, riferendone al Parlamento ed alla Conferenza unificata
nell'ambito del quadro conoscitivo di cui al periodo precedente.
TITOLO II
NORME TRANSITORIE
Art. 11.
Requisiti della prestazione energetica degli edifici
1. Fino alla data di entrata
in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il calcolo della
prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale ed,
in particolare, il fabbisogno annuo di energia primaria e' disciplinato
dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal presente decreto,
dalle norme attuative e dalle disposizioni di cui all'allegato I.
Art. 12.
Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici
1. Fino alla data di entrata
in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il contenimento
dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti
termici esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni
periodiche, e i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati
delle ispezioni stesse sono disciplinati dagli articoli 7 e 9, dal
decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e
successive modificazioni, e dalle disposizioni di cui all'allegato L.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13.
Misure di accompagnamento
1. Il Ministero delle
attività produttive, predispone programmi, progetti e strumenti di
informazione, educazione e formazione al risparmio energetico.
2. I programmi e i progetti
di cui sopra privilegiano le sinergie di competenza e di risorse dei
pertinenti settori delle amministrazioni regionali e possono essere
realizzati anche avvalendosi di accordi con enti tecnico scientifici e
agenzie, pubblici e privati. Gli stessi programmi e progetti hanno come
obiettivo:
a) la piena
attuazione del presente decreto attraverso nuove e incisive forme di
comunicazione rivolte ai cittadini, e agli operatori del settore tecnico
e del mercato immobiliare;
b) la
sensibilizzazione degli utenti finali e della scuola con particolare
attenzione alla presa di coscienza che porti a modifiche dei
comportamenti dei cittadini anche attraverso la diffusione di indicatori
che esprimono l'impatto energetico e ambientale a livello individuale e
collettivo. Tra questi indicatori, per immediatezza ed elevato contenuto
comunicativo, si segnala l'impronta ecologica;
c) l'aggiornamento
del circuito professionale e la formazione di nuovi operatori per lo
sviluppo e la qualificazione di servizi, anche innovativi, nelle diverse
fasi del processo edilizio con particolare attenzione all'efficienza
energetica e alla installazione e manutenzione degli impianti di
climatizzazione e illuminazione;
d) la formazione di
esperti qualificati e indipendenti a cui affidare il sistema degli
accertamenti e delle ispezioni edili ed impiantistiche.
3. Le attività per il
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere a) e
b), sono integrate nel piano nazionale di educazione e
informazione sul risparmio e sull'uso efficiente dell'energia realizzato
dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi dell'articolo 1
comma 119, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239,
limitatamente agli anni 2005 e 2006. Gli strumenti predisposti
nell'ambito di questa attività e i risultati raggiunti sono resi
disponibili alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Le attività per il
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere c) e
d) competono alle regioni e alle province autonome di Trento e
Bolzano, che possono provvedervi nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 14.
Copertura finanziaria
1. All'attuazione del
presente decreto, fatta eccezione per le misure di accompagnamento di
cui all'articolo 13, comma 3, si dovrà provvedere con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti
dalle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, pari a
euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante
utilizzo delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 119, lettera a), della legge 24 agosto 2004, n. 239.
Art. 15.
Sanzioni
1. Il progettista che
rilascia la relazione di cui all'articolo 8 compilata senza il rispetto
delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1, o
un attestato di certificazione energetica senza il rispetto dei criteri
e delle metodologie di cui all'articolo 4, comma 1, e' punito con la
sanzione amministrativa pari al 30 per cento della parcella calcolata
secondo la vigente tariffa professionale.
2. Salvo che il fatto
costituisca reato, il progettista che rilascia la relazione di cui
all'articolo 8 o un attestato di certificazione energetica non
veritieri, e' punito con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento
della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale; in
questo caso l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione
all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti
disciplinari conseguenti.
3. Il direttore dei lavori
che omette di presentare al Comune l'asseverazione di conformità delle
opere, di cui all'articolo 8, comma 2, contestualmente alla
dichiarazione di fine lavori, e' punito con la sanzione amministrativa
pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo vigente tariffa
professionale; l'autorità che applica la sanzione deve darne
comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i
provvedimenti disciplinari conseguenti.
4. Il direttore dei lavori
che presenta al Comune la asseverazione di conformità delle opere di cui
all'articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la conformità
delle opere realizzate rispetto al progetto ed alla relazione tecnica di
cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e'
punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 500 euro.
5. Il proprietario o il
conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o
l'eventuale terzo che se ne e' assunta la responsabilità, che non
ottempera a quanto stabilito dell'articolo 7, comma 1, e' punito con la
sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000
euro.
6. L'operatore incaricato
del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito
all'articolo 7, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'autorità che
applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti
disciplinari conseguenti.
7. Il costruttore che non
consegna al proprietario, contestualmente all'immobile, l'originale
della certificazione energetica di cui all'articolo 6, comma 1, e'
punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5000 euro e non
superiore a 30000 euro.
8. In caso di violazione
dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 3, il contratto e' nullo.
La nullità può essere fatta valere solo dal compratore.
9. In caso di violazione
dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 4, il contratto e' nullo.
La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore.
Art. 16.
Abrogazioni e disposizioni finali
1. Sono abrogate le seguenti
norme della legge 9 gennaio 1991, n. 10:
a) l'articolo 4,
commi 1 e 2; l'articolo 28, commi 3 e 4; l'articolo 29; l'articolo 30;
l'articolo 33, commi 1 e 2; l'articolo 34, comma 3.
2. Sono abrogate le seguenti
norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412:
a) l'articolo 5,
commi 1, 2 e 4; l'articolo 7, comma 7; l'articolo 8.
3. E' abrogato l'articolo 1
del decreto del Ministro dell'industria commercio e artigianato in data
6 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del
24 agosto 1994, recante recepimento delle norme UNI attuative del
decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412,
recante il regolamento per il contenimento dei consumi di energia degli
impianti termici degli edifici, e rettifica del valore limite del
fabbisogno energetico normalizzato.
4. Gli allegati, che
costituiscono parte integrante del presente decreto, sono modificati con
decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle
infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata, in
conformità alle modifiche tecniche rese necessarie dal progresso ovvero
a quelle introdotte a livello comunitario a norma dell'articolo 13 della
legge 4 febbraio 2005, n. 11.
Art. 17.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto
disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio
2005, n. 11, per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva
delle regioni e province autonome, le norme del presente decreto e dei
decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione
concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non
abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino
alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da
ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di
attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi
fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva
2002/91/CE.
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